Corte dei Conti
22/01/2008

Corte dei Conti - Sez. Giur. Sicilia - sentenza n. 238/2008 Omissione dei dovuti approfondimenti terapeutici

Omissione dei dovuti approfondimenti terapeutici: gravità della colpa medica

La colpa grave del medico è esclusa quando questi debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici di difficile soluzione, in presenza di quadro patologico complesso e passibile di diversificati esiti, ovvero si trovi nella necessità di agire in una situazione di emergenza o di urgenza, e la sua scelta nel caso concreto appaia comunque ragionevole, avuto riguardo alle conoscenze scientifiche e alla prassi medica. Al contrario, la colpa è grave quando non si presenti una situazione emergenziale, o quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, ovvero quando il medico abbia completamente omesso di compiere un'attività diagnostica e terapeutica routinaria, atta a scongiurare determinate complicazioni.

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