Il caso riguarda il grave danno neurologico subito da una neonata a causa del ritardo nel parto cesareo da parte del personale medico dell’Azienda Ospedaliera. La Procura ha contestato la colpa grave per l’omessa valutazione dei tracciati cardiotocografici patologici.
Il Collegio, pur confermando la sussistenza della colpa grave per imperizia e negligenza, ha affrontato l’impatto della novella legislativa del 2026.
Per evitare conflitti con gli artt. 3 e 24 Cost., la Corte ha ritenuto che la restrizione della colpa grave ai soli atti amministrativi formali (diretta a vincere la “paura della firma”) non possa estendersi a comportamenti materiali dannosi.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto un nuovo limite quantitativo alla condanna (30% del danno) che prevale, per ragionevolezza, anche sul limite più alto (triplo dello stipendio) previsto dalla Legge Gelli-Bianco per i medici pubblici.