In materia di lavoro domenicale la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora in sede di contrattazione collettiva si sia omesso di prevedere la maggiorazione della paga oraria, provvederà in tal senso il giudice. A quest'ultimo, ad avviso della Corte Suprema, spetta liquidare in via equitativa il compenso al lavoratore per il disagio della prestazione svolta di domenica. In tale sede, inoltre, il Collegio, ha avuto modo di specificare, ribadendo in sostanza precedenti orientamenti, che il lavoro prestato oltre il settimo giorno determina "non solo, a causa della prestazione lavorativa nel giorno di domenica, la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è finalizzato, bensì una distinta ulteriore "sofferenza": la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche.