Rassegna di giurisprudenza
24/07/2015

Settimana dal 20 al 24 luglio

Questa settimana: blocco dei contratti della Pubblica Amministrazione, test in medicina, risarcimento dei danni non patrimoniali per figlio nato morto, indennità di turno

La Corte Costituzionale 178/2015 ha dichiarato illegittimo il blocco economico dei contratti della Pubblica Amministrazione che perdura dal 2010. “Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale”. Nella sentenza la Corte rileva come “Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, co.1, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art.81, co. 1, Cost.)”

Il Tar Lazio - (Sezione III-bis del 17 luglio 2015), con decreto cautelare del Presidente di Sezione, ha riammesso un candidato del  concorso di specializzazione di medicina previsto per il prossimo 28 luglio, escluso dal test per un errore informatico. Il software era infatti incorso in un malfunzionamento. La prova è contenuta in un video dove si vede come nella pagina d'iscrizione il tasto di “upload” per la definitiva conferma dell'iscrizione non funziona nonostante la procedura fosse stata compilata in tempo, secondo le regole stabilite (ovvero le ore 13).

La Cassazione Civile - (Sentenza n. 12717) è stata chiamata a decidere sulla quantificazione del risarcimento dei danni non patrimoniali per il figlio nato morto. Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono - con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela - una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell'edizione 2011 fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro); per quanto emerge dai "criteri orientativi" che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta". Deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare le due  situazioni (del feto nato morto al decesso di un figlio), non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento.

La Cassazione Civile - (Sentenza n. 13804) si è pronunciata sui criteri di erogazione della indennità di turno.Si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi. Non è condivisibile la ricostruzione che qualifica come giornata di riposo compensativo quella del sabato non lavorato per effetto della diversa distribuzione dell'orario di lavoro su cinque invece che su sei giorni lavorativi. In tal modo, secondo la Corte, si snatura il senso dell'indennità riconosciuta dall'art. 44 del contratto che, come si è ricordato, è funzionale a ristorare solo la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell'intero arco delle 24 ore.

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