Rassegna di giurisprudenza
02/07/2015

Sentenze: le novità della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Questa settimana: colpa grave, danno cosiddetto "catastrofale", e consenso informato

La Corte dei Conti - (Sezione Giur. Calabria - sentenza 111 del 10/06/2015) è stata chiamata a decidere sulla colpa grave. Non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa grave ma solo quella che sia caratterizzata da particolare negligenza, imprudenza od imperizia e che sia posta in essere senza l'osservanza, nel caso concreto, di un livello minimo di diligenza, prudenza o perizia; occorre precisare, inoltre, che tale livello minimo dipende dal tipo di attività concretamente richiesto all'agente e dalla sua particolare preparazione professionale, in quel settore della P.A. al quale è preposto. Con questa pronuncia la Corte dei Conti ha escluso la sussistenza della colpa grave assolvendo i medici cui era stato richiesto dalla procura regionale, la condanna a risarcire l’Azienda Ospedaliera datrice di lavoro di un danno erariale pari a complessivi Euro 1.886.520,55, oltre accessori e spese per una vicenda di qualche anno prima che si era conclusa con la morte di un bambino di sette anni.

La Cassazione Civile - Sezione III– (Sentenza n. 12722), ha stabilito che per danno morale c.d. catastrofale si intende il danno morale subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte. In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, non esclude viceversa che la stessa abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere dagli eredi.

La Cassazione Penale - Sezione IV– (Sentenza n. 21537), ha confermato la definizione di consenso informato, già espressa dalla Consulta, quale “vero e proprio diritto della persona”. In quanto diritto, nell’attività medico-chirurgica la mancanza del consenso informato del paziente può incidere, come elemento di colpa, sulla valutazione del comportamento del medico se ciò ha impedito al sanitario di tracciare un’anamnesi completa del malato. Esso costituisce pertanto un presupposto di liceità dell’attività medico-chirurgica e quindi, in quanto tale, nell’ipotesi di sua mancanza o invalidità, il sanitario è responsabile per la violazione dell’obbligo. E’ stato evidenziato dalla Cassazione che il sanitario può intervenire in assenza del consenso del paziente soltanto qualora questi sia impossibilitato ad esprimere alcun consenso o dissenso o qualora sussistano i requisiti dello stato di necessità.

 

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