Rassegna di giurisprudenza →
29/09/2026

La rassegna delle sentenze in sanità dal 28 settembre al 02 ottobre 2026 

Responsive image Questa settimana: Condotta antisindacale e piano triennale fabbisogni aziendali; privato accreditato e tetti di spesa; prestazioni delle strutture accreditate; sanità privata e modifica dei contratti; vaccini obbligatori  

Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro – decreto del 06 agosto 2026 Condotta Antisindacale. Violazione obbligo informazione. L’azienda non può rimuovere il piano triennale dei fabbisogni serve preventiva senza informazione alle OOSS 
Il piano dei fabbisogni è un atto di programmazione adottato dagli organi di vertice, il che lascia intendere che qualsiasi modifica che incida sulla composizione quali-quantitativa del personale e sulla distribuzione delle risorse finanziarie costituisce un atto di macro organizzazione. Il P.T.F.P. è un atto di programmazione dinamica vero e proprio, che incide direttamente sulla composizione quali-quantitativa della forza lavoro e sull'allocazione delle risorse economiche nel triennio di riferimento. L’obbligo di informazione preventiva ha natura procedurale e prescinde dal merito delle decisioni datoriali, per cui, anche in presenza di vincoli esterni, il datore di lavoro è tenuto a informare le OO.SS. sulle modalità con cui intende conformarsi a tali vincoli. Infatti, l’informazione preventiva, anche secondo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è finalizzato a consentire al Sindacato di interloquire e proporre soluzioni alternative, ad esempio, suggerendo diverse modalità di copertura finanziaria che non pregiudichino l'operatività di servizi essenziali.

Cassazione Civile - Sezione I - ordinanza n. 23006 del 10 luglio 2026 - Privato accreditato, tetto di spesa non basta per negare i pagamenti. La Cassazione chiarisce gli oneri dell‘Asl
Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in sede civile per ottenere il pagamento di un acconto pari all'85% su prestazioni di fisiokinesiterapia (FKT) erogate nel mese di agosto 2010. L'azienda sanitaria pubblica si è opposta al pagamento eccependo la mancanza di prova del rispetto della capacità operativa massima ed il superamento del tetto di spesa complessivo di macroarea. A seguito di un primo annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione, il giudice del rinvio ha confermato il diritto della struttura al pagamento dell'acconto preteso, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo. L'azienda sanitaria pubblica ha dunque proposto un nuovo ricorso per cassazione al fine di sottrarsi al pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. 

Cassazione Civile - Sezi. I - ordinanza n. 23634/2026 - Prestazioni delle strutture accreditate, Cassazione: il pagamento spetta all‘Asl convenzionata
Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in sede civile per ottenere il pagamento dei corrispettivi residui dovuti per prestazioni di chirurgia ambulatoriale oculare erogate negli anni 2011-2013. Il giudice di primo grado condannava l'Azienda Sanitaria Locale al pagamento delle somme spettanti, ma la Corte d'Appello riformava integralmente la sentenza sostenendo il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria in favore della Regione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla struttura sanitaria accreditata, cassando la sentenza d'appello con rinvio.

Cassazione Civile - Sezione Lavoro – sentenza n. 23782/2026 - Sanità privata, cassazione: il datore non può sostituire unilateralmente il CCNL
Un tecnico della riabilitazione ha adito il giudice del lavoro per contestare la sostituzione unilaterale, disposta dalla società datrice di lavoro, del CCNL Sanità Privata con il CCNL ARIS RSA-CDR, chiedendo la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive maturate. La società si è difesa eccependo la disdetta del contratto collettivo originario da parte dell'associazione datoriale e la successiva applicazione di un contratto di settore e di un accordo di prossimità. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha rigettato il ricorso datoriale ribadendo la vincolatività della clausola di ultrattività del CCNL Sanità Privata fino alla sottoscrizione del relativo rinnovo.

Consiglio di Stato - Sezione III – sentenza n. 6671/2026 - Vaccini obbligatori, consiglio di stato: per gli under 6 l‘esenzione spetta al pediatra  
In sede di giustizia amministrativa, i genitori di una minore di sei anni hanno impugnato il diniego opposto da un’Azienda Sanitaria Locale all'accettazione di un'esenzione dai vaccini obbligatori (esavalente e MPRV). I ricorrenti sostenevano la sussistenza di una presunta reazione avversa a precedente somministrazione ed esibivano un'attestazione di esenzione rilasciata da un medico di medicina generale di un'altra ASL apposta in calce al parere di uno specialista privato. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell'impugnazione, ribadendo che per la fascia d'età tra 0 e 6 anni la competenza ad attestare pericoli per la salute o controindicazioni vaccinali spetta in via esclusiva al Pediatra di Libera Scelta (PLS) della minore. 

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