Un tecnico della riabilitazione ha adito il giudice del lavoro per contestare la sostituzione unilaterale, disposta dalla società datrice di lavoro, del CCNL Sanità Privata con il CCNL ARIS RSA-CDR, chiedendo la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive maturate. La società si è difesa eccependo la disdetta del contratto collettivo originario da parte dell'associazione datoriale e la successiva applicazione di un contratto di settore e di un accordo di prossimità. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha rigettato il ricorso datoriale ribadendo la vincolatività della clausola di ultrattività del CCNL Sanità Privata fino alla sottoscrizione del relativo rinnovo.