Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 10901/2024 Risarcimento da colpa medica, ammissibile modificare la domanda
Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 29549/2024 Il criterio risarcitorio nel caso di condotta del medico che aggrava un danno già esistente
In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 28691/2024 Nessun nesso di causa tra somministrazione del vaccino ed autismo
Secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha riconosciuto un deficit informativo in capo alla Asl sui rischi di eventuali reazioni fisiche conseguenti all’esecuzione della vaccinazione, ma ha negato l’esistenza della prova di alcun nesso causale tra la somministrazione del vaccino e tutti i problemi fisici e psicofisici che di lì a poco si sono manifestati a carico del minore, che non pone in relazione di causalità con la somministrazione del vaccino in quanto riconducibili allo spettro dell’autismo, accertando che l’autismo debba ritenersi privo di alcuna connessione causale con la somministrazione di vaccini sulla base delle più accreditate ricerche scientifiche.
Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza 45399/2024 Responsabilità medica: causalità omissiva colposa e (im)prevedibilità dell’evento
La Suprema corte ha ritenuto di censurare il ragionamento dei Giudici territoriali, non avendo essi fatto buon governo dei principi tracciati dalla giurisprudenza e stabilmente seguiti dai tempi della celebre sentenza Franzese del 2002. La pronuncia di condanna si poggerebbe su un ragionamento ipotetico, ma privo di adeguato supporto indiziario, in particolare per quel che concerne il fattore scatenante e l'evoluzione che ha determinato la patologia fulminante da cui è derivato l'evento letale.
Cassazione - Sez. Lavoro - ordinanza n. 31910/2024 Le tabelle attestanti la frequenza di interventi non sono significative di attività mobizzante
Nell'impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l'art. 2103 cod. civ., perché gli incarichi dirigenziali, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità, sicché il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura né a quelli da lui svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività, né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto.
Corte Appello Lecce - sentenza n. 748/2023 Prestazione socio-sanitaria erogata in situazione di necessità e urgenza
Ai fini dell'erogazione del contributo da parte dell'ente pubblico in favore della struttura sanitaria privata, costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti la stipula di apposite convenzioni, nonché la qualità delle stesse di soggetti accreditati, essendo indispensabile la sottoscrizione di appositi contratti con cui si può ritenere perfezionata la procedura di accreditamento.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 27877/2024 Onnicomprensività della retribuzione
Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento nei confronti della PA non può ottenere nulla più della retribuzione mensile, stabilita in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 5347/2024 Controlli di appropriatezza eseguiti dalle Asl sulle strutture private accreditate
Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono al giudice ordinario, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo.