Cassazione Sezione Lavoro
11/12/2024

Cassazione - Sez. Lavoro - ordinanza n. 31910/2024 Le tabelle attestanti la frequenza di intereventi non sono significative di attivita mobizzante

Nell'impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l'art. 2103 cod. civ., perché gli incarichi dirigenziali, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità, sicché il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura né a quelli da lui svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività, né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it