Decreto Milleproroghe
14/02/2024

Camera: Decreto mille proroghe. Approvato lo "Scudo penale"

Approvato in Commissione riunite Affari Costituzionali e Bilancio il testo del decreto milleproroghe.

Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno concluso i loro lavori su tutti gli emendamenti al milleproroghe presentati in tema di sanità. Molte le novità, a partire dalla proroga dello scudo penale per tutto il 2024 e la possibilità per i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari di medicina, di andare in pensione a 72 anni su base volontaria.

Di seguito i testi dei due emendamenti:

Emendamenti 4.73, 4.75, 4.77, 4.80 e 4.81. Scudo penale.

8-bis. Fuori dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall’articolo 3-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, opera per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi sino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-ter. Ai fini di cui al comma 8-bis, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

4.73. (Nuova formulazione) Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella. ** 4.75. (Nuova formulazione) Malavasi. ** 4.77. (Nuova formulazione) Faraone. ** 4.80. (Nuova formulazione) Girelli. ** 4.81. (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia

Riformulazione emendamento 4.22 "72 anni"

 “Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 è aggiunto il seguente: « 164-bis. Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il Ministero della salute e le Univer-sità possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e secondo periodo possono riammettere in ser- vizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari, i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di cui al presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. ». 4.22. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Ma le novità non si esauriscono qui. di seguito le altre novità in tema sanitario.

Emendamento 4.2. Sospensione sanzioni per mancato obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2024.

Emendamenti da 4.15 a 4.19. Estendono al 2024 la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina, anche iscritti a corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale presso gli enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue ed emoderivati senza scopo di lucro.

Emendamenti da 4.30 a 4.32. Fino al 31 dicembre 2024 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.

Emendamenti 4.42 e 4.107. Proroga al 31 dicembre 2024 l’adeguamento richiesto per l’accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, che dovrebbe essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.

Emendamento 4.65. Si incrementano di 400 mila euro per il 2024 gli stanziamenti per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.

Emendamento 4.66. Viene incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024 lo stanziamento per il bonus psicologo.

Emendamenti 4.44, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 e 4.54. Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, l’apposito Fondo.

Emendamento 4.100. Il commissario straordinario per il contenimento e contrasto della peste suina africana opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi.

Emendamento 4.102 e da 4.103 a 4.106. Le autorità competenti, il Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, avranno tempo fino a fine 2024 per la piena operatività delle disposizioni contenute nel manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Emendamento 4.112. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2023 e 2024 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

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