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03/09/2021

Indennità di esclusiva per intramoenia: sentenza del Tribunale di Taranto

Tribunale di Taranto – Sez. I - 12.04.2021, N. 80

Commento di Raffaella Biasin, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Veneto

Un’Asl pugliese a fine 2012 aveva comunicato ai propri dirigenti sanitari in regime di intramoenia “allargata” la cessazione di tale possibilità, dovendo le prestazioni libero professionali svolgersi esclusivamente all’interno delle strutture dell’Asl medesima in via di reperimento.

Uno dei sopraindicati sanitari aveva segnalato alla predetta Asl che per il gennaio 2013 presso il CUP erano già stati fissati alcuni appuntamenti presso il suo studio privato, per cui chiedeva alla stessa Asl di comunicargli il luogo ove avrebbe dovuto eseguire le preindicate prestazioni specialistiche.

Non ricevendo alcuna risposta né indicazioni in merito il sanitario svolse dette prestazioni nel suo studio privato, ciò che gli valse la contestazione del delitto di truffa continuata perché, sebbene avesse optato di svolgere in via esclusiva attività libero professionale (ALPI) in regime di “intramoenia”, con utilizzo esclusivo della struttura ospedaliera, avrebbe falsamente dichiarato di aver eseguito presso il suddetto ospedale prestazioni libero professionali in realtà effettuate nel suo studio privato, così traendo in inganno la citata ASL dalla quale si faceva riconoscere la indennità di esclusività, per adesione al regime di intramoenia, procurandosi un ingiusto profitto in danno medesima ASL, costituitasi parte civile.

Nel corso del giudizio l’interessato ha evidenziato che le regioni e le PA nel cui territorio vi fossero aziende sanitarie sprovviste di spazi per l’esercizio dell’ALPI potevano autorizzare lo svolgimento delle stesse attività in via residuale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, su espressa domanda del professionista, con applicazione del principio del silenzio-assenso.

Il Tribunale di Taranto, preso atto che il sanitario aveva depositato presso l’Asl apposita richiesta di autorizzazione alla temporanea continuazione all’esercizio dell’ALPI presso lo studio privato, senza ricevere alcuna risposta, ha attribuito allo stesso valore di provvedimento di accoglimento dell’istanza.

D’altro canto, ha aggiunto il Tribunale di Taranto, non si comprende in quale altro luogo queste prestazioni avrebbero dovute essere svolte in difetto di specifiche comunicazioni all’utenza e allo specialista da parte del CUP

Ad avviso del Tribunale di Taranto non può perciò fondatamente ravvisarsi la ricorrenza della condotta fraudolenta, ed in particolare degli artifizi e raggiri ravvisati nella mendace dichiarazione “di avere eseguito presso l’Ospedale… più visite, in realtà svolte presso il suo studio privato..”.

In conclusione il Tribunale di Taranto ha precisato che le prove raccolte non consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e, quindi, con sentenza del 12.04.2021, n. 80 lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.

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