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07/05/2024

Tar Campania: sentenza su procedura concorsuale per stabilizzazione precari. 

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SENTENZA DEL TAR CAMPANIA  DEL 1.12.2023, N. 6610

Commento di Robert Tenuta Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Una Asl campana ha indetto una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per la stabilizzazione di diverse figure professionali precarie, prevedendo per la qualifica di “dirigente farmacista” come requisito specifico di ammissione il possesso della specializzazione in farmacia ospedaliera o in una disciplina ad essa equipollente o affine.

Un candidato che alla data di indizione della selezione concorsuale non possedeva il predetto titolo di specializzazione (essendo solo iscritta al relativo corso di studi) ha contestato la legittimità del bando nella parte in cui non è prevista l’ammissione anche degli specializzandi, deducendo in sede di ricorso al Tar la violazione della legge n. 145/2018, art. 1, comma 547, che consente ai medici e farmacisti, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, di partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita.

Il Tar Campania ha evidenziato che il thema decidendum consiste pertanto nello stabilire se, ai fini dell’ammissione alla stabilizzazione ex art. 20, comma 2 della legge 75/2017, siano sufficienti i soli requisiti prescritti dalla norma medesima (anzianità triennale e titolarità di contratti flessibili con la P.A.) ovvero se sia altresì necessario lo specifico titolo di studio (specializzazione nella disciplina per cui si concorre) previsto dal d.p.r. n. 483 del 1997 ai fini dell’accesso alla dirigenza sanitaria.

Il Tar ha quindi premesso che in linea generale la regola di accesso al pubblico impiego è data dal concorso e la stabilizzazione costituisce soltanto un istituto di carattere eccezionale e derogatorio delle ordinarie modalità di accesso a cui le amministrazioni non sono affatto vincolate all’utilizzo, sicchè correlativamente non esiste alcun diritto dell’interessato ad ottenere la stabilizzazione ma, unicamente, un’aspettativa di mero fatto. I requisiti specificamente previsti dal comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 sono unicamente preordinati ad avere titolo alla c.d. riserva di posti e non anche ad assorbire o superare gli altri requisiti di carattere generale che debbono pur sempre essere posseduti da tutti coloro che – a titolo di riserva o meno – intendano comunque accedere alla procedura concorsuale.

Ad avviso del Tar Campania è dirimente la considerazione che la legge n. 145/2018 (che introduce norme di carattere speciale in quanto derogatorie alla normale previsione di accesso alla dirigenza) non reca alcun riferimento alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e che, pertanto, le disposizioni di tale legge non possono essere estese per analogia alla particolare procedura di stabilizzazione, già questa di carattere derogatorio, ostandovi il principio generale di cui all’art.14 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Dalle considerazioni sopraesposte discende la legittimità dell’azione amministrativa impugnata ed il Tar Campania, con sentenza dell’1.12.2023 n. 6610 ha respinto il ricorso presentato dal sopraindicato interessato.

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