La rassegna delle sentenze in sanità dal 21 al 25 settembre 2026 

Questa settimana: responsabilità; stabilizzazione; licenziamento e requisiti concorsuali; monetizzazione ferie; CTU; giurisdizione ordinaria ed atti di macro organizzazione

21 Settembre 2026

Cassazione Civile - Sezione III – ordinanza n. 21602/2026 Polizza Assicurativa: carenza di copertura temporale al momento della richiesta risarcitoria.
Un paziente è deceduto dopo una colecistectomia laparoscopica in chirurgia generale. I congiunti hanno promosso un giudizio civile per colpa professionale medica. La struttura sanitaria ha chiamato in garanzia la propria compagnia per essere manlevata. L'assicuratore ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere l'esclusione della copertura. La Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio. È emerso che, per il presidio in cui avvenne l'evento, la polizza stabiliva una decorrenza successiva rispetto alla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo. 

Tribunale Venezia - Sezione II sentenza n. 16963/2026 Errore chirurgico, la clinica risponde ma scatta la manleva: il danno ricade sul medico
Il Tribunale riconosce la responsabilità di struttura e neurochirurgo. Le clausole di manleva trasferiscono l‘onere economico fino al medico e alla sua assicurazione

Cassazione Civile - Sezione lavoro – ordinanza n. 24047/2026 Stabilizzazione dei precari, Cassazione: l‘inserimento in graduatoria non dà diritto all‘assunzione
Per la Cassazione, le procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego sanitario generano una mera aspettativa, condizionata da risorse, fabbisogno e dotazione organica

Il Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n. 4103/2026 Partecipazione ad un concorso dopo licenziamento per motivi disciplinari
È legittima l'esclusione da un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 2 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, del candidato già licenziato per motivi disciplinari dalla stessa amministrazione, senza necessità di una ulteriore valutazione ponderata sulla gravità dei fatti, quando: a) il licenziamento è recente e non si configura una preclusione sine die all'accesso al pubblico impiego; b) la preclusione riguarda lo stesso posto (o settore) dal quale il dipendente è stato espulso, e non un generico divieto di concorrere ad altri impieghi nella P.A.; con conseguente inapplicabilità, in tale contesto, dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di decadenza e divieto illimitato di partecipazione ai concorsi (sent. n. 329/2007).

Cassazione Civile - Sezione lavoro - ordinanza n. 24995/2026 Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in presenza di aspettativa senza assegni prevista per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive.
L'aspettativa senza assegni prevista per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive non determina l'estinzione del diritto alle ferie annuali maturate anteriormente al collocamento in aspettativa, poiché una simile conseguenza risulterebbe incompatibile sia con la tutela costituzionale del diritto alle ferie, sancita dall'art. 36 Cost., sia con l'esigenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di accesso alle cariche elettive. Pertanto, le ferie maturate e incolpevolmente non godute prima dell'aspettativa restano esigibili alla cessazione della causa sospensiva oppure, in caso di sopraggiunto collocamento in quiescenza, danno luogo all'indennità sostitutiva nei casi consentiti dall'ordinamento. 

TAR Lazio - Sezione V Bis – sentenza n. 14327/2026 Un cambio di passo fondamentale per il lavoro dei medici legali nei tribunali, 120 giorni di tempo ai ministeri per adeguare i compensi dei periti al costo della vita.  
Arriva una svolta attesa da ben ventiquattro anni per tutti i professionisti che lavorano come Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e periti per i tribunali italiani. Una novità che interessa da vicino il mondo della sanità e, in particolare, i medici legali, chiamati quotidianamente dai giudici a valutare casi complessi di responsabilità medica, infortuni o pratiche di invalidità.

Cassazione Civile - Sezione Lavoro - ordinanza n. 19657 del 13 giugno 2026 Dirigenza Medica, Cassazione: Il Giudice Può Sindacare gli atti di riorganizzazione
Un dirigente medico, responsabile di una struttura semplice all'interno dell'unità di oculistica, ha impugnato la soppressione della propria struttura e la contestuale revoca dell'incarico dirigenziale disposte a seguito di una riorganizzazione aziendale. All'esito della successiva procedura comparativa per le nuove strutture istituite, il professionista non è stato nominato e ha adito il Giudice del Lavoro chiedendo l'accertamento dell'illegittimità degli atti deliberativi dell'ASL e il reintegro nella posizione precostituita. Nei gradi di merito la domanda è stata respinta ritenendo le decisioni aziendali espressione dell'insindacabile discrezionalità imprenditoriale. La Corte di Cassazione, in sede civile/lavoro, ha ribaltato l'orientamento accogliendo il ricorso del sanitario: sebbene le scelte di merito e convenienza rimangano riservate all'autonomia aziendale, il giudice ordinario ha il potere-dovere di verificare la conformità alla legge degli atti di macro-organizzazione presupposti, disapplicandoli ove illegittimi.