La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 2 al 6 marzo
Questa settimana: Tempario, durata della prestazione, responsabilità: danni da assunzione di farmaci; dirigenti struttura complessa: giurisdizione ordinaria
02 Marzo 2026
Tar Lombardia - Sezione V - sentenza n. 672/2026 Solo il medico può decidere la durata minima di una prestazione.
I giudici respingono il ricorso del SNR contro la delibera, ma chiariscono che i tempi indicati dalla Regione “non ledono la libera determinazione dei medici, lasciando intatta la facoltà di questi ultimi di dedicare ad ogni singola prestazione il tempo necessario, anche maggiore rispetto a quello prestabilito.
Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 3012/2026 Danni da assunzione di farmaci: il nodo della compensatio lucri cum damno .
Una donna, nata con gravi malformazioni a causa dell'assunzione materna di un farmaco non adeguatamente controllato dalle autorità sanitarie, agisce per ottenere il ristoro dei danni. Il caso solleva nodi giuridici complessi: l'efficacia di un giudicato interno formatosi su una sentenza che quantifica il danno solo nella motivazione e la possibilità di cumulare il risarcimento per illecito con l'assegno vitalizio assistenziale. Al centro della disputa vi è il principio della compensatio lucri cum damno: può un beneficio solidaristico elidere l'obbligazione risarcitoria del medesimo ente pubblico?
Cassazione Civile - Sez. Unite - sentenza 3686/2026 Dirigenti sanitari di struttura complessa, la giurisdizione resta ordinaria.
Anche dopo la limitazione della discrezionalità del direttore generale – che, a seguito dell’approvazione della legge annuale sulla concorrenza del 2022, è obbligato a scegliere il candidato con il miglior punteggio – le controversie relative all’attribuzione di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non rientrano nella sfera della giustizia amministrativa. Non si tratta infatti di un conferimento tramite pubblico concorso e dunque non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, in materia di riparto di giurisdizione. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, sottolineando che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro.