Questa settimana: retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari; diritto al rimborso per cure estere; autonomia del medico di medicina generale; protesi acustiche
Cassazione Civile - Sezione Lavoro - sentenza n. 22716/2026 Retribuzione di posizione dei Dirigenti Sanitari
Due dirigenti sanitari hanno agito in sede civile per ottenere differenze retributive derivanti dalla parziale erogazione della parte variabile dell'indennità di posizione. La controversia nasce dall'applicazione del CCNL Area Sanità 2016-2018, che ha previsto un aumento della quota fissa finanziato mediante la riduzione della quota variabile.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 20805/2026 Diritto al rimborso per cure estere
Un minore, affetto da patologia complessa, otteneva nel 2010 l’autorizzazione quinquennale per trattamenti osteopatici e cranio-sacrali presso un centro di New York. Nel 2015, il Centro di riferimento regionale negava la prosecuzione del rimborso basandosi esclusivamente su letteratura scientifica astratta circa l’inefficacia della terapia, senza tuttavia effettuare una visita clinica o valutare i progressi del paziente. Di contro, i sanitari di un primario ospedale pediatrico nazionale evidenziavano la necessità di continuare le cure estere. La controversia si è focalizzata sulla legittimità di un diniego tecnico privo di aderenza al caso concreto e sulla possibilità di revocare autorizzazioni già concesse. Il giudizio ha sancito l'illegittimità di pareri meramente teorici che ignorano la storia clinica individuale, specie se la terapia ha già mostrato benefici.
Tar Lazio - sezione III – sentenza n. 11984/2026 Il Tar ribadisce l’autonomia del medico di medicina generale.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso degli Ordini dei Medici. Il tribunale ha annullato una parte della delibera regionale sulle liste d'attesa. La norma regionale obbligava i medici di base e i pediatri a trascrivere le prescrizioni degli specialisti privati su ricetta elettronica. Il giudice ha difeso la piena autonomia prescrittiva del medico. Questo concetto significa che il medico di famiglia non è un semplice "impiegato" che copia le richieste altrui. Il medico deve sempre valutare, in scienza e coscienza, se il farmaco o l'esame sono adatti al paziente. Non può subire imposizioni per scopi organizzativi della Regione.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 9851/2026 Protesi acustiche Ssn: niente interessi moratori nei pagamenti in ritardo
Una banca, cessionaria di crediti per forniture e servizi verso una Fondazione IRCCS (già ASST), ha agito in sede civile per ottenere il pagamento di oltre 350.000 euro. Il giudizio verte sul recupero del corrispettivo di merci e prestazioni sanitarie, oltre a interessi moratori e anatocistici. La Fondazione ha contestato l'esistenza dei contratti originari e la decorrenza automatica degli interessi. La Suprema Corte ha chiarito che le Aziende Sanitarie, pur avendo gestione privatistica, mantengono natura di persone giuridiche pubbliche soggette alla contabilità di Stato. Pertanto, i contratti devono rivestire la forma scritta ad substantiam, la cui prova grava sul creditore e non può essere sostituita dalla non contestazione.