Non è risarcibile il danno non patrimoniale da trattamento illecito di dati sanitari quando la divulgazione sia rimasta confinata in un brevissimo lasso di tempo e ad un unico soggetto, che abbia immediatamente restituito la documentazione all’interessato, in mancanza di prova – anche per presunzioni gravi, precise e concordanti – di una effettiva e seria compromissione della sfera personale dell’interessato o di un aggravamento, eziologicamente ricollegabile al fatto, di pregresse condizioni patologiche.