Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5525 del 11 marzo 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dirigente sanitario che aveva prestato servizio presso un’azienda sanitaria locale per diversi anni sulla base di contratti a tempo determinato reiterati una volta instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha richiesto che i periodi di servizio svolti a “termine” fossero computati nell’anzianità complessiva. Tale riconoscimento era fondamentale per ottenere la retribuzione di posizione minima (legata al ruolo e agli anni di servizio) e per partecipare alla ripartizione della retribuzione di posizione variabile.
L’Amministrazione aveva negato tali emolumenti sostenendo che, per quanto previsto dal contratto collettivo (CCNL 8.6.2000) in cinque anni di anzianità richiesti dovessero essere maturati esclusivamente in costanza di un rapporto a tempo indeterminato.
A seguito dell’impugnazione di tale decisione negativa avanti l’Autorità giudiziaria da parte dell’interessato la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale, ha parzialmente accolto l’appello ed ha condannato l’Asl al pagamento al predetto di una somma a titolo di retribuzione di posizione.
Per l’annullamento di tale sentenza l’asl si è opposta in Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11.3.2026, n. 5525 ha però respinto il ricorso dell’asl precisando che: