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05/05/2026

Anzianità servizio maturata a tempo determinato: per la Cassazione l’omesso computo costituisce inadempimento del datore di lavoro

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Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5525 del 11 marzo 2026

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario che aveva prestato servizio presso un’azienda sanitaria locale per diversi anni sulla base di contratti a tempo determinato reiterati una volta instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha richiesto che i periodi di servizio svolti a “termine” fossero computati nell’anzianità complessiva. Tale riconoscimento era fondamentale per ottenere la retribuzione di posizione minima (legata al ruolo e agli anni di servizio) e per partecipare alla ripartizione della retribuzione di posizione variabile.

L’Amministrazione aveva negato tali emolumenti sostenendo che, per quanto previsto dal contratto collettivo (CCNL 8.6.2000) in cinque anni di anzianità richiesti dovessero essere maturati esclusivamente in costanza di un rapporto a tempo indeterminato.

A seguito dell’impugnazione di tale decisione negativa avanti l’Autorità giudiziaria da parte dell’interessato la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale, ha parzialmente accolto l’appello ed ha condannato l’Asl al pagamento al predetto di una somma a titolo di retribuzione di posizione.

Per l’annullamento di tale sentenza l’asl si è opposta in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11.3.2026, n. 5525 ha però respinto il ricorso dell’asl precisando che:

  • i lavoratori a termine non possono ricevere un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili (Clausola 4 Accordo quadro CES, allegato alla direttiva 1999/70 CE del Consiglio UE del 28 giugno 1999)
  • detta clausola, come norma europea, ha capacità di creare diritti in capo ai singoli che il giudice nazionale deve tutelare, anche disapplicando leggi interne contrastanti (nella fattispecie l’art. 11 del CCNL 8.6.2000)
  • se una norma di un CCNL contrasta con una norma europea dotata di efficacia diretta il giudice deve applicare quest’ultima senza dover sollevare una questione di legittimità costituzionale. Il contratto collettivo, essendo un atto di natura privatistica, “cede il passo” alla fonte sovranazionale.

    L’omesso computo dell’anzianità maturata a tempo determinato costituisce pertanto un vero e proprio inadempimento contrattuale del datore di lavoro, impedendo al ricorrente di essere sottoposto alla valutazione obbligatoria dopo il primo quinquennio e rendendogli impossibile inoltre l’accesso alla retribuzione variabile aziendale (la Cassazione ha quindi sancito che tale danno va risarcito in via equitativa).
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