Il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere rispettato nei sistemi di attribuzione delle voci retributive accessorie, come la retribuzione di risultato nel settore sanitario, determinati sulla base di fondi stabiliti anno per anno. I fondi devono essere uguali per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto, senza differenziazioni in base a particolari giudicati tra talune delle parti.