In tema di responsabilità sanitaria, grava sul paziente l'onere di provare, secondo il criterio del "più probabile che non", l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno lamentato. In presenza di contrastanti indicazioni della letteratura scientifica, la scelta terapeutica del medico non è censurabile ove risulti ragionevolmente prudente, equilibrata e rientrante tra le opzioni scientificamente accreditate al momento della prestazione. Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito o sostituire la valutazione del giudice con una diversa opzione scientifica.