Cassazione Sezione Civile
16/07/2025

Cassazione Civile - Sezione I - ordinanza 19733/2025 Il contratto senza forma scritta è nullo e insanabile

Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi. 

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