Cassazione Civile - Sezione I - ordinanza 19733/2025
Il contratto senza forma scritta è nullo e insanabile

16 Luglio 2025

Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi.