Il pregiudizio subìto in caso di omessa o ritardata assunzione all'esito di un concorso pubblico non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell'operato dell'Amministrazione, atteso che l'obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l'effettivo svolgimento della prestazione.