Il delitto di epidemia colposa, previsto dagli artt. 438 e 452 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta omissiva ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., laddove il soggetto che ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento ometta di attivarsi per prevenire la diffusione di germi patogeni.