Corte d’Appello di Bari - Sentenza n. 487 del 18 aprile 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un’azienda sanitaria pugliese non ha riconosciuto ad un proprio dipendente alcuni riposi compensativi settimanali (spettantigli per prestazioni lavorative continue oltre il normale orario settimanale), adducendo al fatto che il predetto nella stessa settimana aveva fruito di permessi ex L. 104/1992.
Lo stesso si è rivolto pertanto all’Autorità giudiziaria, prima al Tribunale del lavoro di Bari e successivamente alla Corte d’Appello che, con sentenza del 18.04.2025, n. 487 ha accolto le sue richieste.
La Corte d’Appello ha infatti evidenziato la distinzione sostanziale tra il permesso retribuito ex art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104 e il riposo compensativo, istituti che rispondono a presupposi e finalità profondamenti diversi.
La ratio dei permessi suindicati è infatti quella di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare. Il contenuto dell’assistenza che legittima l’assenza dal lavoro, quindi i tempi e i modi attraverso cui la stessa viene realizzata, devono individuarsi in ragione della finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili, il cui bisogno di ricevere assistenza giustifica il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro.
Ciò premesso la Corte ‘Appello ha affermato come non si vede come tali permessi possano essere fruiti in maniera alternativa o sostitutiva al riposo compensativo, essendo questo istituto uno strumento di riequilibrio del lavoratore a seguito di prestazioni eccedenti l’orario ordinario di lavoro previsto e retribuito come tale dal contratto.
In definitiva la Corte d’Appello ha escluso che il riposo compensativo possa essere sostituito dai permessi ex legge n. 104/1992 (o dalle ferie) ed ha accolto la richiesta di risarcimento proposta dall’interessato.