Rassegna di giurisprudenza
28/07/2025

La rassegna delle sentenze in sanità dal 28 luglio al 1 agosto.

Responsive image È costituzionalmente illegittima la legge della regione puglia che ha anticipato sul proprio territorio l’efficacia del decreto tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 122/2025 . È costituzionalmente illegittima la legge della regione puglia che ha anticipato sul proprio territorio l’efficacia del decreto tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.
Di seguito il Comunicato Stampa della Corte;
La Corte costituzionale con la sentenza numero 122, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 della legge della Regione Puglia numero 28 del 2024, con la quale si era data totale e immediata vigenza ed esecuzione alle disposizioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza (LEA) del 2017, e alle relative tariffe, stabilite dal decreto interministeriale del 23 giugno 2023. Il Governo ha denunciato il contrasto dell’impugnato articolo 26 con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in quanto avrebbe violato il procedimento di formazione dei LEA stabilito dalla legislazione statale, sia perché (e di conseguenza) avrebbe introdotto livelli essenziali di assistenza ulteriori a quelli erogati dal Servizio sanitario nazionale, incorrendo così nella violazione del divieto – gravante sulla Regione Puglia, sottoposta alla disciplina del programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro – di effettuare spese sanitarie non obbligatorie. Risulterebbe altresì violato anche il principio di congruità di cui all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Ricostruito il complesso e lungo percorso di approvazione delle tariffe, definitivamente stabilite con il decreto interministeriale del 25 novembre 2024, la Corte ha accolto la questione promossa in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché ha ritenuto sussistente la denunciata violazione del procedimento di formazione del decreto tariffe, prescritto dall’articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA, che rinvia, dandovi attuazione con riguardo all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, a quanto prescritto dall’articolo 8-sexies del decreto legislativo numero 502 del 1992. Quest’ultima disposizione – che rientra tra i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – delinea, infatti, il sistema della remunerazione “a tariffa”, che è volto ad assicurare un equilibrato bilanciamento tra la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’esigenza di contenimento della spesa. E, proprio al fine di individuare tale punto di equilibrio, demanda la definizione delle relative tariffe a un complesso procedimento, teso a contemperare i vari interessi coinvolti. Nell’anticipare l’efficacia delle disposizioni di cui al decreto tariffe del 23 giugno 2023, derogando ai provvedimenti statali che ne avevano rinviato l’entrata in vigore, la legge della Regione Puglia ha violato tale procedimento, così ponendosi in contrasto con il richiamato articolo 8-sexies. La Corte ha chiarito, infatti, che, se una disciplina, tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia, impone uno specifico procedimento per l’adozione di un atto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare tale modello ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l’atto sul quale si incide. Le ulteriori censure sono state assorbite. La Corte ha tuttavia precisato che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, lo Stato, per parte sua, deve adoperarsi a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, e a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, come del resto stabilito dalla legge, posto che la obsolescenza delle prestazioni rientranti nei LEA incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Corte Costituzionale – Sentenza 104/2025. È illegittimo il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online
Il comunicato della Corte;
“Con la sentenza numero 104, depositata oggi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del “decreto Balduzzi” del 2012. La disposizione vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. Essa, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. La Corte ha affermato che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore. La dichiarazione di illegittimità del divieto ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la sua violazione, prevista dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge numero 208 del 2015 nella misura fissa di ventimila euro. La Corte ha, infine, precisato che spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia”

Tar Lazio - Sez. IV-quater - sentenza 6724/2025 L'accesso agli atti deve rispettare il "canone della buona fede". Ad avviso del Tar, nei casi in cui venga presentato una domanda di accesso e copia a un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima ha il dovere di ponderare con attenzione l’interesse all’accesso del pubblico con il carico di lavoro che ne deriverebbe. Ciò al fine di salvaguardare con la massima prudenza l’interesse generale al buon andamento dell’amministrazione stessa.

Corte dei Conti Emilia Romagna - delibera 52/2025 Asl, onere di trasmissione tempestiva del bilancio economico di previsione. Le indicazioni tecniche per la predisposizione del bilancio economico di previsione delle aziende sanitarie devono essere trasmesse tempestivamente dalla Regione agli enti interessati, al fine di consentirne la adozione e approvazione entro i termini di legge previsti dall'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Tar Lazio - Sez. III-quater - ordinanza 10781/2025 Giurisdizione su incarichi dirigenziali: questione interpretativa rimessa alla Cassazione. La circostanza che il carattere fiduciario della nomina sia venuto meno non vale di per sè a sottrarre l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’ambito di applicabilità dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 ben potendo anche il privato datore di lavoro predisporre regole per l’individuazione tra i propri dipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali. Da altro punto di vista la previsione dell’art. 63, comma 1, configura, in relazione alle controversie relative al conferimento degli incarichi, la giurisdizione del giudice ordinario a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata della procedura di conferimento.

Corte Costituzionale – Sentenza 110/2025. Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulle disposizioni che, nel settore del lavoro pubblico, non consentono di neutralizzare i contributi “nocivi”
Il comunicato della Corte;
Con la sentenza numero 110, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, primo comma, della legge numero 965 del 1965 e dell’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 1092 del 1973 – concernenti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, rispettivamente, dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali – sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana. Il giudice rimettente prospettava il contrasto di tali disposizioni con gli articoli 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esse non prevedono, anche nell’ambito del lavoro svolto nel settore pubblico, la possibilità di “neutralizzare” – ossia di non considerare ai fini del calcolo – periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli necessari per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo, essendo la retribuzione corrisposta nella fase finale della vita lavorativa inferiore a quella percepita in precedenza. La Corte costituzionale non ha proceduto allo scrutinio nel merito delle questioni sollevate, poiché la pensione oggetto del giudizio era stata liquidata secondo il meccanismo del cosiddetto “cumulo gratuito”. Quest’ultimo, introdotto dall’articolo 1, commi da 239 a 248, della legge numero 228 del 2012, consente di ottenere un unico trattamento pensionistico attraverso l’aggregazione di contributi versati in diverse gestioni, nessuno dei quali sufficiente alla maturazione di un autonomo diritto alla pensione. Il giudice rimettente non ha espressamente valutato – e quindi neppure coinvolto nelle censure – la disciplina dettata per il cumulo gratuito, e in particolare la disposizione che, imponendo di utilizzare «tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati» presso le diverse gestioni, costituisce autonomo ostacolo normativo all’applicazione del principio di neutralizzazione. Per questi motivi, la Corte costituzionale ha ravvisato una incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che, per giurisprudenza costituzionale costante, rende inammissibili le questioni sollevate.

 

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