Cassazione Sezione Penale
05/06/2025

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 20939/2025 Valore degli atti provenienti da personale sanitario operante presso strutture private

Il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, comma 2, c.c., e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale. Ragion per cui l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente.

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