Rassegna di giurisprudenza
13/05/2025

Giurisprudenza: la rassegna della settimana dal 12 al 16 maggio

Responsive image Questa settimana: Obbligo vaccinale respinta la richiesta di riottenere le retribuzioni, responsabilità dello specialista su informazioni diagnostiche, legge 104, orario minimo direttore struttura complessa, legittimità del sindacato all'accesso agli atti sui fondi aziendali

Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 9243/2025 Inosservanza all'obbligo vaccinale, respinta la richiesta di riottenere le retribuzioni. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE, la decisione dell'operatore sanitario (o equiparato) di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera; tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati, era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro.

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 6130/2025 Responsabilità dello specialista su informazioni diagnostiche del medico di famiglia. Può essere esclusa la responsabilità del medico specialista nel caso di condotte diagnostiche conformi alle informazioni ricevute dall'impegnativa del medico di famiglia. Entrambi gli aspetti, ossia l'affidamento sull'impegnativa e l'omessa comunicazione al radiologo delle necessarie informazioni sulla salute del paziente, possono cooperare all'esclusione di una responsabilità per mancata diagnosi.

Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 10012/2025 Diritto a fruire di permessi retribuiti ex L. 104 /1992 in misura piena e non riproporzionata in base all'orario  .La ratio dei permessi ex lege n. 104 trova riferimento nella considerazione che la persona con disabilità affronta un impegno maggiore nella propria vita lavorativa ed extra lavorativa e dunque necessita di maggior tempo di riposo dal lavoro rispetto alle persone prive di disabilità, che le consenta al contempo di contenere il complessivo dispendio di energie durante il lavoro e di recuperare durante il riposo le maggiori energie spese

Tribunale Reggio Calabria – sentenza 354 del 28.02.2025 - Il dirigente medico non è tenuto a rispettare un orario di lavoro minimo. La contrattazione collettiva per la dirigenza medica non prevede per i direttori di struttura complessa un orario minimo di 38 ore settimanali. La loro presenza in servizio deve essere organizzata in modo flessibile per garantire il normale funzionamento della struttura, correlata agli obiettivi e programmi annuali da realizzare e alle necessità del servizio.

Tar Campania - Sez. IX - sentenza n. 491/2025 Legittimità del sindacato all'accesso agli atti. Annullamento del silenzio-rigetto serbato sull’istanza di accesso agli atti notificata a mezzo pec dalla ricorrente alla A.O., con cui si chiedeva la visione e l’estrazione di copie della documentazione attinente la costruzione di fondi contrattuali di posizione, particolari condizioni di lavoro e risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario di ciascuno degli anni compresi fra il 2020 ed il primo trimestre 2024, nonché per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti di cui all’istanza.

 

 

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