Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE, la decisione dell'operatore sanitario (o equiparato) di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera; tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati, era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro.