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29/04/2025

Albo Biologi: sentenza della Cassazione sulle spese iscrizione

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Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5462 del 1° marzo 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente biologo di un’asl campana, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’ordine professionale dei biologi ex art. 2 legge n. 396/1976, evidenziando che detta spesa fosse sostenuta nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, come tale, rimborsabile.

A fronte del rigetto della sua istanza il predetto si è rivolto al Tribunale che però non ha accolto il suo ricorso.

L’interessato si è quindi appellato alla competente Corte territoriale che, riformando la decisione del Tribunale, ha accolto il ricorso, ritenendo che la spesa di iscrizione all’albo dei biologi fosse sostenuta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

L’Asl campana, non condividendo la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione, rilevando che l’iscrizione all’albo dei biologi è condizione necessaria per l’esercizio della professione, che deve preesistere anche alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in regime di esclusiva con un ente pubblico ed in difetto della quale il rapporto non può instaurarsi.

Con sentenza dell’1.3.2025, n. 5462 la Cassazione civile, sez. lavoro, ha ritenuto fondato il ricorso prodotto dall’asl ed ha cassato la sentenza della Corte d’Appello.

La Suprema Corte ha infatti evidenziato che solo nel caso per il dirigente biologo in regime di esclusività fosse vietato in modo assoluto il compimento degli atti tipici dell’attività professionale al di fuori del rapporto di impiego si potrebbe ritenere che l’iscrizione all’albo speciale sia imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico e dunque da questi essere sostenuta.

Ma così non è in quanto al dirigente biologo in regime di esclusività non è vietato in modo assoluto il compimento dell’attività professionale al di fuori del rapporto di impiego.

A tal proposito la Cassazione civile rileva che lo svolgimento di attività libero professionale da parte dei dirigenti biologi in regime di esclusività è consentita sia dalle disposizioni dettate dalle fonti primarie che dalle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva.

E così il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie:

  • diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale
  • la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali
  • la possibilità di partecipazione di proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture

La Cassazione conclude pertanto evidenziando che l’art. 15 quinquies comma secondo consente al dirigente biologo (anche in regime di esclusività) il compimento degli atti tipici dell’attività professionale al di fuori del rapporto di impiego e che, non vigendo in modo assoluto il divieto il compimento degli atti tipici dell’attività professionale al di fuori del rapporto di impiego, l’iscrizione nell’albo speciale dei biologi non può ritenersi richiesta nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Ne consegue che le spese derivanti dall’iscrizione all’albo non possono essere accollate al datore di lavoro pubblico.

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