Questa settimana: pena detentiva e stato di salute, accesso atti di categorie protette, indennizzo per vaccinazioni obbligatorie, indebita retribuzione
Cassazione Penale - Sez. V - sentenza n. 11973/2025 I limiti dello stato di salute del condannato e la discrezionalità del giudice nella scelta delle pene. Il codice penale stabilisce che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Risulta evidente, allora, che l'ambito valutativo entro cui deve muoversi il giudice al fine di verificare l'an dell'applicazione della pena sostitutiva non può prescindere dalla verifica della sussistenza, o meno, di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
Tar Campania - Sezione IX - sentenza n. 1317/2025 Interruzione trattamento, legittima la richiesta di accesso sulla posizione del soggetto in condizioni di infermità. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Alla luce di tali disposizioni, il Servizio sanitario è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, precisandosi che requisito imprescindibile per l'erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta è costituito dall'evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute. Pertanto sussiste l’obbligo procedimentale e strumentale dell’Asl intimata a provvedere a fronte di una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata oppure nelle ipotesi nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento, ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano - dell'amministrazione.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 6994/2025 Diritto all'indennizzo ex lege 210/1992: la prova da fornire non è il mero dissenso diagnostico. In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, grava sull'interessato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 8136/2025 Pubblico impiego privatizzato, irrilevante affidamento dipendente per indebita retribuzione. Non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire - o a trattenere, se già corrisposto - un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente; di conseguenza, il mero affidamento del dipendente non comporta il consolidarsi del diritto alla retribuzione.
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