Robert Tenuta
E’ stato chiesto all’ARAN se “I permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017 possono essere fruiti dal dirigente sindacale avente titolo anche quando le suddette riunioni si svolgono in modalità video-conferenza?”.
Con parere CQRS 185 l’Aran si è così espressa: “Tenuto conto che anche per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari vale il principio generale di cui all’art. 10, comma 7 del CCNQ 4.12.2017 secondo il quale la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso, non si ravvisano motivi ostativi a che il dirigente sindacale avente titolo a fruire dei permessi ed art. 13 del CCNQ 4.12.2017 possa utilizzarli anche per partecipare alla riunione in modalità a distanza”