Aran – Parere CIRS125 del 17/02/2025
A cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
In data 17.02.2025 l’ARAN ha rilasciato il parere qui sotto indicato riguardante specificamente il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 e che si ritiene utile riportare trattandosi di materia generale e quindi di interesse anche dell’Area Sanità.
Il quesito posto all’ARAN era il seguente: “Il confronto sindacale avviene con tutti i soggetti sindacali aventi titolo o solo con l’organizzazione sindacale richiedente?”.
Così l’ARAN si è espressa: “L’art. 30, comma 9, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 disciplina quali siano le materie di confronto che deve avvenire con le modalità di cui all’art. 6 dello stesso CCNL: tale ultima norma contrattuale espressamente prevede l’instaurazione del confronto, inteso come dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione sindacale, tra tutti i soggetti sindacali aventi titolo, ovvero i soggetti titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni del CCNL. Esso si avvia mediante l’invio, in forma scritta, ai soggetti sindacali suddetti, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito di questa trasmissione, l’amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. Indipendentemente dal fatto che l’incontro sia stato richiesto dalla totalità dei soggetti legittimati, da un gruppo di essi o da un singolo sindacato al confronto andranno convocati tutti i soggetti aventi titolo. L’avvio del confronto può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione con la convocazione di tutti i soggetti sindacali aventi titolo”.