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04/03/2025

Concorsi e requisiti stabilizzazione: sentenza del Tar Campania

Tar Campania - Sentenza n. 06043 del 16 gennaio 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’Asl campana ha indetto un avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di alcuni posti di dirigente sanitario, riservato a coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettere b) della legge 234/2021 “…aver maturato al 30.06.2024 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi; di aver prestato detto servizio per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2024”.

Un candidato, ritenendo di avere i requisiti richiesti, ha inoltrato domanda di ammissione alla predetta procedura di stabilizzazione, ma l’istanza è stata respinta in quanto l’asl ha ritenuto non idonei i requisiti prodotti dall’interessato.

Avverso tale esclusione il predetto ha proposto ricorso presso il Tar Campania che ha però osservato quanto segue:

esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, una controversia avente ad oggetto una procedura di stabilizzazione diretta basata sul possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge, senza l’esperimento di alcuna procedura concorsuale;

sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a quelle procedure di stabilizzazione che consistono in vere e proprie selezioni, aperte anche all’esterno, per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, procedure di selezione rivolte al personale che non ha già superato prove concorsuali.

Rilevato che nel caso di specie, come confermato dalle difese dell’Asl resistente, la procedura è basata sul possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge, senza esperimento di alcuna procedura concorsuale, il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con sentenza del 16.01.2025, n. 06043 il Tar della Campania ha pertanto rigettato l’istanza del ricorrente, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto avanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

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