Cassazione Sezione Lavoro
04/02/2025

Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 2618/2025 Scatta il licenziamento se durante il congedo parentale svolgi un altro lavoro

Il diritto al congedo parentale, previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, è finalizzato ad assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita. L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con le sue finalità, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento, indipendentemente dalla sovrapposizione temporale tra il periodo di congedo e l'attività lavorativa.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it