La struttura sanitaria accreditata che effettua prestazioni non autorizzate deve risarcire il danno erariale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), da cui si evince che le strutture sanitarie accreditate “non sono semplici fornitori di prestazioni”, ma sono inserite “in un sistema complesso pubblico-privato, qualificato dal raggiungimento di fini di interesse generale e di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, per cui su tali soggetti gravano obblighi di partecipazione e di cooperazione nella definizione della pianificazione e programmazione del volume delle attività”.