Per il Consiglio, sebbene l’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, che prevede il trasferimento temporaneo del dipendente per assistere i familiari portatori di handicap gravi, si limita a stabilire una valutazione con criterio di priorità e non già un diritto soggettivo al trasferimento, la valutazione con criterio di priorità deve tuttavia trovare rispondenza in un onere motivazionale rafforzato, che non può limitarsi alla mera rappresentazione di generici dati organizzativi, bensì deve dar conto, anche in sede di eventuale rideterminazione, delle ragioni effettive di criticità che porrebbe il trasferimento del dipendente.