Corte Costituzionale: Autonomia differenziata. Incostituizionali sette profili della legge”. La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, aveva ravvisato lo scorso novembre l’incostituzionalità di 7 profili della legge. Pubblicata oggi 3 dicembre la sentenza con la quale la Corte costituzionale aveva ritenuto lo scorso novembre non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. "Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio".
"Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale", conclude la Consulta.
Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 25623/2024 Trattamento economico del direttore generale, sanitario e amministrativo. Le differenze. Il trattamento economico del direttore generale delle aziende sanitarie locali è ancorato ai parametri di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 319 del 2001, con rinvio all'art. 1 del d.P.C.M. n. 502 del 1999, senza specifici riferimenti alla contrattazione collettiva, mentre quello del direttore sanitario e del direttore amministrativo di dette aziende è agganciato ed adeguato, ex art. 2 del medesimo d.P.C.M., alle retribuzioni delle posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, pattuite nei contratti collettivi nazionali.
Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 27141/2024 Riconoscimento dell’indennizzo aggiuntivo ex art. 1 legge 29 ottobre 2005. L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 l. 29 ottobre 2005, n. 229, ( indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, D.M. salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria.
Tar Campania - Sez. IX - sentenza n. 6066/2024 Recupero delle somme pretese dalla Asl a titolo di regressione tariffaria unica Le richieste di recupero possono essere qualificate alla stregua di meri atti privatistici, con i quali l’amministrazione resistente – pur riferendosi ad un “procedimento amministrativo” – comunica la propria volontà di procedere al recupero delle somme che ritiene dovute. È quindi evidente che quelle note non costituiscono espressione di un potere autoritativo, ma solo di un’attività privatistica intesa al recupero di determinate somme di denaro.