L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 l. 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, D.M. salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria.