Corte Costituzionale - Sentenza n. 76/2024 del 6 maggio 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con legge regionale del 12 luglio 2023, n. 7 l’Emilia Romagna è intervenuta sulla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con sede nel territorio regionale, in ordine ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione delle loro strutture complesse, nonché alla composizione della commissione cui è affidata la selezione dei relativi idonei. A tale ultimo proposito il legislatore regionale ha previsto che “…la commissione di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre al direttore sanitario, anche dal direttore scientifico”.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23 della predetta legge regionale, lamentando il contrasto della previsione regionale sulla formazione della commissione con l’art. 117, terzo comma, Cost. nelle materie “tutela della salute” e “professioni” in relazione all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
L’art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs, n. 288 del 2003 prevede, infatti che “la commissione di cui al comma 2 dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale”.
Tale disposizione costituisce la disciplina applicabile per gli incarichi di direzione degli Istituti in virtù del principio di specialità e assurge a principio fondamentale, cui l’impugnato art. 23 della legge regionale avrebbe dovuto attenersi.
La Corte Costituzionale ha condiviso la prospettazione posta nel ricorso del Presidente del Consiglio e, con sentenza del 6.5.2024, n. 76/2024, ha quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge regionale Emilia Romagna n. 7 del 2023 (che sostituisce l’art. 10, comma 7, della legge regione Emilia Romagna n. 29 del 2004), limitatamente alle parole “la Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico”.