Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento dell’11 aprile 2024 (10019523)
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un partecipante ad un concorso pubblico indetto da una Pubblica amministrazione ha presentato reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali, lamentando la pubblicazione sul sito dell’ente pubblico, alla pagina dedicata alla predetta procedura, di numerosi atti e documenti, tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti contenente la valutazione dei titoli ad opera della commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Il predetto ha inoltre evidenziato che tale circostanza avrebbe poi determinato la condivisione dei predetti documenti, reperibili sul sito web del menzionato ente pubblico, anche sui social network ad opera di terzi.
Sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria l’Ufficio del Garante ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, invitando l’amministrazione a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità.
Con specifico riferimento alla pubblicità delle graduatorie il Garante ha così evidenziato che, come più volte rappresentato, le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive, svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa. Tali norme dispongono, tuttavia, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi.
Il Garante ha altresì osservato, inoltre, che l’esigenza rappresentata nel corso dell’istruttoria di consentire la consultazione dei predetti elenchi “al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale” poteva essere raggiunta tramite la messa a disposizione dei predetti elenchi in un’area riservata , così da garantire la consultabilità degli stessi tramite accesso selettivo, con proprie credenziali, ai soli candidati della procedura non già invece tramite la pubblicazione online accessibile a chiunque.
Ciò premesso il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla Pubblica amministrazione e conseguentemente ha ordinato alla stessa di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni sopramenzionate.