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01/10/2024

Assenza alla visita di controllo: no a trattamento economico

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sentenza n. 1675 del 7 marzo 2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

A norma dell’art. 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo.

Il giustificato motivo, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere connesso alla tutela di un interesse apprezzabile sul piano giuridico-sociale che non potrebbe essere utilmente soddisfatto se non in condizioni di rilevante disagio o di notevole pregiudizio per altri interessi del soggetto. L’assenza dalla propria abitazione nelle fasce orarie obbligatorie può quindi giustificarsi in quanto diretta ad impedire che venga sacrificato altro interesse parimenti degno di tutela del lavoratore.

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.

Sul piano probatorio, la prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore.

Nel caso di lavoratore assente per malattia il dovere di diligenza e cooperazione che grava sul dipendente comporta che questi non solo debba essere reperibile durante le fasce orarie, evitando di allontanarsi dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l’immediato accesso nell’abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.

Ciò comporta che il lavoratore assente dovrà accertarsi personalmente della presenza del proprio nome sull’etichetta del citofono, oltre che comunicare tempestivamente le eventuali esigenze di allontanamento, fornendone la relativa prova.

Un medico incaricato al controllo di un lavoratore assente dal lavoro per malattia nel verbale di accesso ha attestato che “non si è riusciti dopo varie ricerche ad identificare il sig…; chiesto a qualche abitante della zona non risulta conosciuto”. Conseguentemente il datore di lavoro ha contestato al lavoratore l’assenza alla visita di controllo, con relativo omesso indennizzo delle giornate di malattia.

Il lavoratore si è opposto avanti il Giudice del lavoro, deducendo che, contrariamente alle indicazioni risultanti dal verbale di accesso dal medico incaricato, l’indirizzo reperibilità risultava chiaramente identificabile dalla segnaletica stradale esistente, di cui ha prodotto documentazione fotografica.

Il Giudice del lavoro, dopo tutte le premesse soprariportate, ha però respinto il ricorso del lavoratore in quanto la documentazione fotografica prodotta dal ricorrente è priva di elementi probatori atti ad identificare l’esatto momento e la data in cui detta prova è stata raccolta, per cui non ha fornita nessuna dimostrazione che, al momento dell’accesso del medico, fosse presente quella stessa segnaletica stradale ritratta nelle fotografie allegate.

Con sentenza del 7 marzo 2024, n. 1675 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pertanto rigettato il ricorso del suindicato dipendente.

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