Il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 257/1991, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nell'art. 6 dello stesso d.lgs. 257/1991, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due stati membri", e rispetto al quale occorre verificare la sussistenza di tale corrispondenza.