Sull'eccezione del superamento del tetto di spesa dei centri medici convenzionati, a fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, l'interessato non può limitarsi a richiederne la prova, in quanto avrebbe dovuto negare tale circostanza, così onerando l'ASL della relativa prova. Non avendovi provveduto, non può dolersi che la stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.