Giurisprudenza: Consulenza tecnica d’ufficio, legge 104
Cassazione Civile - sez. III - ordinanza 15218/2024 Nessun obbligo per il giudice di merito di mettere a confronto osservazioni del c.t.p. con quelle del c.t.u.
La c.t.u. è atto processuale che svolge la funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti ovvero assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti: essa stessa, quindi, non costituisce un fatto storico, un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo. Questa considerazione vale per la consulenza di parte, in relazione alla quale deve ritenersi che non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio.
Cassazione Lavoro - ordinanza n. 12679/2024 Fruizione impropria dei permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/1992
L'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo.
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
08 Aprile 2025