Per il lavoratore esiste un dovere di collaborazione anche in materia di sicurezza; il rifiuto di frequentare il corso di formazione costituisce condotta che viola il dovere di partecipazione ai programmi di formazione e addestramento dettato dall'art. 20, d.lgs. n. 81/2008. Da ciò deriva che la messa in aspettativa d'ufficio fino all'effettiva partecipazione al corso deve essere qualificata come misura di sicurezza per l'incolumità del lavoratore stesso, come impedimento all'utilizzo delle sue prestazioni nonché come potenziale fonte di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dipendente non formato.