Cassazione Civile - Sezione lavoro - Sentenza n. 35056 del 14 dicembre 2023
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dirigente sanitario con contratto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato aveva adito il Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una illegittima sospensione dell’attività libero professionale intramoenia, attività inizialmente avviata in via sperimentale.
Il Tribunale ha accolto il suddetto ricorso; l’azienda sanitaria si è allora rivolta alla Corte d’appello che ha annullato la sentenza del Tribunale. Detta Corte ha infatti escluso che il d,lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quinques, comma 4, attribuisca ai dirigenti sanitari un diritto soggettivo perfetto allo svolgimento dell’attività intramuraria, essendo rimessa alle scelte organizzative dei vertici aziendali la determinazione delle unità che possono esercitare la propria attività anche in privato.
L’interessato, avverso la sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il dirigente sanitario con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ha accettato e sottoscritto un rapporto di lavoro esclusivo, ha acquisito un vero e proprio diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale da espletarsi, a seconda del carattere e della tipologia della prestazione, in forma individuale o in equipe all’interno della struttura di appartenenza, con prolungamento dell’orario istituzionale.
La Cassazione civile, sez. lavoro, del 14.12.2023, n. 35056 ha accolto il ricorso del predetto dirigente sanitario, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato:
“Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull’azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato. L’inadempimento dell’azienda e l’ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass.S.U. n. 13533 del 2001”.