Cassazione Sezione Lavoro
14/12/2023

Cassazione Lavoro - sentenza n. 35056/2023 Intramoenia: risarcito il medico che non riceve dalla struttura gli strumenti necessari

Per il medico ospedaliero che percepisce l’indennità di esclusività, l’esercizio dell’attività intramuraria costituisce un vero e proprio diritto, e quindi l’Azienda Sanitaria di riferimento ha l’obbligo di apprestare tutti gli strumenti necessari perché questa attività possa essere compiutamente ed effettivamente esercitata. Il principio è stato espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35056, pubblicata il 14 dicembre 2023

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it