Cassazione Lavoro - sentenza n. 35056/2023
Intramoenia: risarcito il medico che non riceve dalla struttura gli strumenti necessari
14 Dicembre 2023
Per il medico ospedaliero che percepisce l’indennità di esclusività, l’esercizio dell’attività intramuraria costituisce un vero e proprio diritto, e quindi l’Azienda Sanitaria di riferimento ha l’obbligo di apprestare tutti gli strumenti necessari perché questa attività possa essere compiutamente ed effettivamente esercitata. Il principio è stato espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35056, pubblicata il 14 dicembre 2023