Tar Campania - Sezione IX - Sentenza n. 2523 del 26 marzo 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un’azienda sanitaria campana ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di una Unità operativa complessa.
Un partecipante, lamentando delle illegittimità verificatesi nell’espletamento della procedura, si è rivolto al Tar per chiederne l’annullamento.
Si è opposta la predetta asl, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che per costante giurisprudenza la materia è devoluta al giudice ordinario.
Il Tar Campania ha evidenziato che l’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 è stato innovato dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118 del 2022 in forza del quale, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della commissione essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e dovendosi mettere capo ad una graduatoria dei candidati che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
Il Tar Campania ha ulteriormente precisato che l’assegnazione degli incarichi in argomento prima delle innovazioni introdotte dalla L. n. 118 del 2022 avveniva su base essenzialmente fiduciaria, ma che adesso, con una piena assimilazione ad una procedura concorsuale, occorre rispettare le prescrizioni di cui al d.p.r. n. 487 del 1994 ed al d.p.r. n. 483 del 1997.
A seguito delle innovazioni sopra indicate le controversie riguardanti il conferimento di incarichi quinquennali di unità operativa complessa ora appartiene quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo (e non più del giudice ordinario).
In tal senso anche le sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, n. 8344/2024 e del Tar Campania, sez. IX, n. 7408/2024.
Il Tar Campania, con sentenza del 26.3.2025, n. 2523 ha pertanto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso presentata dall’asl resistente e, nel merito, accogliento le doglianze manifestate dal ricorrente, ha annullato la procedura in argomento.