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20/04/2026

Monetizzazione ferie: il divieto non può essere applicato quando il mancato godimento non è imputabile al lavoratore

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Consiglio di Stato – In sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - Sentenza n. 02956 del 19 marzo 2026

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Con la sentenza sopraindicata il Consiglio di Stato ha riaffermato che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può essere applicato quando il mancato godimento non è imputabile al lavoratore, come nel caso di collocamento in quiescenza per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità.
La sentenza conferma quindi l’ormai consolidato orientamento del giudice del lavoro.
Nella fattispecie, alcuni dipendenti pubblici, collocati in quiescenza per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità, si sono visti respingere la richiesta di monetizzazione delle ferie residue sul presupposto che gli stessi non avevano formulato, quando in servizio, alcuna richiesta di fruizione.
Il giudice amministrativo, in prima istanza, aveva ritenuto legittimo il diniego operato dalla Pubblica amministrazione ed i predetti si sono conseguentemente rivolti al Consiglio di Stato, che ha invece dato ragione ai lavoratori.
Il Consiglio di Stato, infatti, dopo aver tracciato il perimetro normativo di riferimento e gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia, ha affermato che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende quando sia certo che il mancato godimento non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.
Infatti, il divieto di monetizzazione è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un’indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche.
La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può pertanto verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie vanno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Con riferimento alle motivazioni sopra espresse il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro.

 

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